Shopping Cart

Titolo esecutivo UE: la Corte di Giustizia limita la competenza dei notai croati

I mandati di esecuzione rilasciati dai notai possono essere certificati come titoli esecutivi europei e, di conseguenza, essere poi riconosciuti ed eseguiti negli Stati membri come se fossero delle vere e proprie decisioni giudiziarie?

La Corte di Giustizia è intervenuta recentemente a chiarire tale quesito, sorto in seguito a due vicende che vedevano coinvolti dei notai croati.

Le due vicende dei notai croati

Il primo caso riguardava un avvocato che aveva presentato ad un notaio una domanda di esecuzione forzata nei confronti di un suo cliente che non gli aveva pagato la prestazione professionale. Il notaio aveva prima emesso un mandato di esecuzione che, in assenza di opposizione del cliente, era diventato definitivo, ma si era successivamente rifiutato di certificarlo come titolo esecutivo europeo. Secondo il notaio, infatti, il regolamento (CE) n. 805/2004, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati non era applicabile nel caso di specie.

Nell’altra vicenda, invece, un notaio aveva emesso un mandato di esecuzione nei confronti di un uomo di nazionalità tedesca, accusato di non aver pagato il parcheggio alla società che gestiva le soste pubbliche di una città croata, che aveva fatto poi opposizione contro il mandato.

Entrambi i casi erano stati rimessi davanti a un giudice croato e poi sottoposti alla Corte di Giustizia attraverso rinvio pregiudiziale.

Le questioni sottoposte alla Corte di Giustizia

La prima domanda, posta sostanzialmente da entrambi i giudici alla Corte di Giustizia, era se le nozioni di “giudice” e di “autorità giurisdizionale”, utilizzate, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e nel regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, possono comprendere anche i notai in Croazia allorché esercitano le loro funzioni nell’ambito delle procedure di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico.

La seconda questione rilevante, invece, era se un titolo esecutivo europeo può essere rilasciato sulla base di un mandato di esecuzione emesso da un notaio e quindi rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

La risposta della Corte di Giustizia

Il 9 marzo 2017 la Corte di Giustizia ha depositato la sentenza relativa alle due vicende sopra citate che sono state riunite (C-484/15 e C-551/15) ed è interessante notare che la Corte si è in parte discostata dalle soluzioni proposte dagli Avvocati Generali Bot e Bobek.

In merito alla qualificazione dei notai croati come “giudici” o come “autorità giurisdizionali”, la Corte di Giustizia ha chiarito che il rispetto del principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile impone che le decisioni nazionali, per poter circolare nell’Unione europea, devono essere riconoscibili dalle autorità dello Stato di esecuzione e, pertanto, devono essere emesse nell’ambito di un procedimento giudiziario che offra garanzie di indipendenza e di imparzialità e che rispetti il principio del contraddittorio.

Nel caso del ruolo svolto dai notai in Croazia, la Corte constata che le procedure con cui i notai rilasciano i mandati di esecuzione sulla base di un atto autentico non avvengono in contraddittorio con il debitore che viene, infatti, informato solamente al momento dell’adozione del mandato nei suoi confronti e, pertanto, i notai non possono essere qualificati né come “giudici”, né come “autorità giurisdizionali” ai sensi dei due regolamenti sopra menzionati.

Tra l’altro, secondo la Corte, ciò si desume anche dalla formulazione letterale delle nozioni di “autorità giurisdizionale” e “giudice”. Ad esempio, nel regolamento n. 650/2012 sulle successioni è stato chiarito che il termine “organo giurisdizionale” comprende non solo le autorità giudiziarie, ma anche le altre autorità competenti che esercitano funzioni giudiziarie e, dunque, la nozione è volutamente ampia.

Per quanto riguarda la seconda questione, invece, la Corte di Giustizia ha affermato che i mandati di esecuzione che i notai croati emettono possono essere certificati come titoli esecutivi solo qualora sia accertato che il debitore ha espressamente riconosciuto e non contestato il credito indicato.

Solo in questo caso i mandati possono essere certificati come titoli esecutivi europei ed essere riconosciuti ed eseguiti, quali decisioni giudiziarie, negli altri Stati membri.

Una decisione, pertanto, che finisce per limitare la competenza dei notai in Croazia.

Mia Magli

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner