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Il tribunale amministrativo decide anche sullo stalking parentale

La giustizia amministrativa, ancora una volta, amplia la propria competenza assumendo decisioni anche in materia di stalking. È quanto accaduto al collegio della prima sezione del Tar Brescia che, con ordinanza n. 99/2016, ha assunto un ruolo chiave in una disputa tra familiari. La possibilità di incidere anche su materie che hanno una parvenza penalistica è fornita dal d.l. 11/2009 recante misure urgenti in materia si sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Quando lo stalker è anche datore di lavoro

stalking

Il questore competente con decreto assunto ai sensi dell’art. 8 di predetta legge aveva ammonito il ricorrente ad tenere un comportamento conforme alla legge nei confronti della cognata. Inoltre suddetto ammonimento impediva, altresì, allo stalker di presentarsi sul luogo di lavoro della controinteressata. Tuttavia il questore ometteva di considerare un dato fondamentale. I due parenti (serpenti) lavorano insieme. La donna perseguitata (moglie del fratello) infatti, lavora nell’esercizio commerciale di famiglia di cui il persecutore è socio insieme ai fratelli. Lo stalker, quindi, è uno dei datori di lavoro della malcapitata.

La diplomazia amministrativa

Il Collegio della prima sezione ha assunto un ruolo diplomatico nella gestione della vicenda familiare avente risvolti civili nonché penali. Civili in quanto la fonte della controversia è rappresentata dalle liti tra i soci, nonché fratelli, dell’attività commerciale. Il secondo risvolto, invece, ricalca il reato di stalking, ex art. 612 bis c.p., in quanto a causa dell’atteggiamento del ricorrente, una controversia di tipo civilistico si è trasformata in una situazione di aperta ostilità sul piano personale.

La decisione del tar

La decisione sottesa all’ordinanza n. 99/2017, infatti, è stata assunta all’esito di indagini atte a verificare l’esistenza di misure maggiormente conformi al principio di proporzionalità, in grado di tutelare sia la controninteressata che la fonte di reddito del ricorrente. I giudici hanno optato per una soluzione organizzativa per impedire che i due si trovassero in contatto. In primo luogo hanno ordinato alla stazione dei carabinieri l’installazione di telecamere all’interno e all’esterno l’esercizio commerciale, allo scopo di monitorare il comportamento dei presenti. In seguito hanno riammesso lo stalker in negozio con l’invito ad attenersi strettamente alle regole di convivenza lavorativa. Infine hanno invitato tutti i soci ad incardinare una trattativa per una divisione consensuale dell’attività commerciale.

Giacomo Donnarumma

 

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