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Tribunale UE, i Mondiali e le Competizioni calcistiche europee rimangono “italiani”

C’era un tempo, non molto lontano, in cui il campionato italiano di calcio era definito “il più bello del mondo”. Erano gli anni delle “sette sorelle”: delle spese folli di Moratti, capace di acquistare il Pallone d’oro dell’anno; della Juve della famigerata “triade” ciclicamente in finale di Champions; di un Milan vestito del carisma di Berlusconi che negli anni sfornava trofei ed allenatori che hanno fatto la storia del calcio mondiale; e poi la Lazio di Cragnotti, il Parma di Tanzi, la Fiorentina di Cecchi Gori, la Roma di sor Sensi. C’era un calcio che non c’è più.

Nel 1960 c’era l’effige del colpo di testa di Nils Liedholm, alla quale avrebbe seguito la rovesciata di Carlo Parola, immagine che grazie alle Figurine Panini  continua a riempire gli occhi di generazioni di vecchi nostalgici e giovani sognatori . Anche per questo, forse, ogni volta che al calcio si accosta il gesto dello sfogliare un album, ancora oggi si sgranano gli occhi su una realtà che, dal canto suo, continua a fare dell’Italia calcistica l’eccellenza mondiale a suon di “celo o manca?”.

Proprio in questi giorni, il Tribunale dell’UE si è espresso sul ricorso della Topps Europe Ltd, che accusava dell’Azienda Modenese di violazione delle regole di concorrenza del mercato unico europeo (art.101 TFUE) e di abuso di posizione dominante sul mercato (art.102 TFUE). Questo grazie agli accordi stretti dalla Panini con FIFA e UEFA per l’aggiudicazione dei diritti in portafoglio dei maggiori eventi calcistici, come i Mondiali e le principali Competizioni Europee.

Con la sentenza T-699/14, l’organo di prima istanza della giustizia europea, non ha riscontrato alcuna violazione nell’operato della storica azienda italiana, così confermando un parere della Commissione del 2014 che aveva già respinto una iniziale denuncia della concorrente britannica.

Il parere della Commissione del 15/07/2014. Nel 2011, la Topps Europe Ltd poneva all’attenzione dell’esecutivo di Bruxelles alcuni “accordi esclusivi e di  lunga durata” stretti tra le sopra citate parti al fine di imporre obblighi esclusivi di acquisto ai suoi distributori, così da evitare ad altre imprese di entrare in concorrenza sul mercato UE “degli adesivi e delle figurine da collezione relativi ai grandi eventi calcistici”. Gli abusi contestati da Topps muovono da alcune presunte discriminazioni subite nella fase di assegnazione dei diritti esclusivi e dal profitto tratto dall’azienda modenese che, data la posizione di forza acquisita, avrebbe “praticato dei prezzi eccessivamente alti per le sue collezioni calcistiche”.

L’istruttoria della Commissione Europea, nel 2014, aveva portato al rigetto del ricorso sulla base della principale argomentazione che “la durata degli accordi stipulati non può dirsi irragionevolmente lunga, tanto da precludere la concorrenza sul mercato”. Dall’inchiesta era inoltre emerso come non vi fosse prova del fatto che Panini avesse imposto un obbligo di esclusiva ai dettaglianti della sua rete di distribuzione nel territorio dell’Unione. La Topps, lamentando errori interpretativi da parte della Commissione, aveva così deciso di adire il Tribunale UE per ottenere una nuova decisione sulla questione.

La decisione del Tribunale UE. Con la sentenza dello scorso 11/01/2017, il Tribunale ha confermato il parere della Commissione, sviluppando ulteriormente le argomentazioni che portano ad escludere una qualsivoglia violazione da parte della Panini S.p.a., degli artt. 101 e 102 TFUE.

 Nel farlo – spiegano i giudici del Lussemburgo – che il ‘mercato’, in questo caso, è inteso “non soltanto come quello degli adesivi e delle figurine da collezione (…) ma come l’insieme degli oggetti da collezione relativi al calcio ed altri temi”. Con tale inciso, il Tribunale esclude la sussistenza di un abuso di posizione dominante da parte di Panini, respingendo, altresì, l’argomentazione dedotta dalla ricorrente secondo cui “le collezioni delle competizioni internazionali ed europee, costituirebbero un ambito a sé stante” (tale da portare Panini ad applicare un prezzo superiore del 20-30% rispetto a quello di altre collezioni) perché – ex adverso – “nel tempo, l’evoluzione dei prezzi delle collezioni Coppa del mondo e competizioni Uefa, almeno in certi Stati membri, è stata proporzionale  a quella di altre collezioni”.

Inoltre, viene rimarcata la ricostruzione della Commissione in base alla quale gli accordi contestati (della durata di quattro anni) non sembrano portare ad alcuna violazione della concorrenza: “il mercato degli adesivi e delle figurine è caratterizzato dalla presenza di numerosi concorrenti di Panini che possono partecipare alle gare per l’acquisizione delle licenze. (E proprio la stessa Topps ne ha vinte diverse).”

Il Tribunale rigetta così il ricorso e, mentre si attende l’eventuale impugnazione della Topps davanti alla CGUE, la Panini continuerà a confermarsi eccellenza ed orgoglio mondiale made in Italy, perché nell’epoca in cui l’editoria cartacea ha ceduto quasi del tutto il passo al telematico, ci sarà sempre tempo per coltivare le sane tradizioni uniche in quanto capaci di emozionare chiunque ed a qualsiasi età…ma occhio ai doppioni!  

Francesco Donnici

 

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