I trucioli e la segatura derivanti dal processo di lavorazione del legno rappresentano a tutti gli effetti un rifiuto a meno che non presentino tutti i requisiti per poter essere definiti sottoprodotto. In quest’ultimo caso dovrà essere il produttore a fornirne la prova. A stabilirlo la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Trucioli e segatura : i fatti
Il Tribunale di Asti con sentenza emessa in data 8 Febbraio 2016 aveva assolto il signor R. Z. perché il fatto era stato ritenuto non sussistere e per non aver l’imputato commesso il fatto. Quest’ultimo, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della “IPA s.r.l.” era stato infatti imputato per violazione degli articoli 256 comma 1 lettera a) e 279 comma 2 del dlgs 3 Aprile 2006 n. 152, meglio noto come Codice dell’Ambiente. Il signor R. Z. aveva infatti smaltito i residui della lavorazione del legno, quali trucioli e segatura, consegnandoli ad una ditta non autorizzata.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti proponeva ricorso in Cassazione avverso la predetta sentenza, ritenendo che gli scarti della lavorazione del legno andassero qualificati come rifiuto. Non ricorrevano peraltro neppure i presupposti per l’eventuale differente qualifica di sottoprodotto. Una distinzione di non poca cosa, considerando il fatto che l’appartenenza alla categoria di rifiuto implica necessariamente che per lo smaltimento vi siano le prescritte autorizzazioni.
Trucioli e segatura: costituiscono rifiuto e non sottoprodotto
I giudici Cassazione con sentenza n. 5442/17, richiamando anche alcuni precedenti giurisprudenziali sullo stesso tema, precisano che i trucioli e la segatura derivanti dalla lavorazione del legno sono da definirsi rifiuto e pertanto il ricorso promosso dal Procuratore presso il Tribunale di Asti è da ritenersi fondato.
Ed invero la Corte opera innanzitutto una distinzione di carattere definitorio. Ai sensi dell’ art 183 comma 1 lettera a) del Codice dell’ Ambiente per rifiuto si intende “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione di disfarsi”. Diverso è invece il concetto di sottoprodotto. La definizione è contenuta all’art 183 comma 1 lettera qq) del codice dell’Ambiente. E’ sottoprodotto “qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti all’articolo 184-bis, comma 2”. I presupposti per aversi sottoprodotto sono quattro : 1) la sostanza o l’oggetto deve essere originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante; 2) la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione; 3) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento; 4) l’ulteriore utilizzo è legale. Il sottoprodotto altro non è che un non rifiuto.
Trucioli e segatura: il chiarimento della Cassazione
La Corte sottolinea che nel caso sottoposto al suo esame, il Tribunale di Asti era incorso in errore poiché non si era soffermato sulla natura dei materiali in questione, ma sul fatto che questi venissero costantemente ceduti dietro corrispettivo. È importante, chiarisce la Corte, tenere in considerazione il fatto che ciò che rileva ai fini della qualificazione dello scarto di lavorazione come rifiuto è il riscontro dei requisiti richiesti dalla legge propri del materiale preso in considerazione e non anche gli eventuali accordi onerosi con i terzi aventi ad oggetto il conferimento degli stessi. Quando un materiale ha i presupposti per dirsi rifiuto tale sua qualifica non muta nel tempo e pertanto il produttore di trucioli e segatura di legno dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni per il loro smaltimento.
Giusy La Bianca