Tizio porta a spasso al guinzaglio il proprio cane di piccola taglia quando questo viene aggredito da un grosso alano che, scagliandosi contro di lui, lo azzanna e lo ferisce…
E’ legittima la reazione del proprietario dell’animale che, spaventato e per l’esigenza di salvare il proprio animaletto, colpisce il cane ferendolo o, addirittura, uccidendolo?
Con la sentenza n. 50329 del 28 novembre 2016 la Cassazione, terza sezione penale, si è pronunciata sul delitto di uccisione di animali ex art. 544 c.p., affermando il principio per cui se l’azione che ha cagionato la morte o il ferimento dell’animale è giustificata dall’esigenza di salvare il proprio cane dall’aggressione dell’animale colpito, non può ritenersi sussistente il reato.
Uccisione di animali e tutela del proprio cane, c’è stato di necessità
Con sentenza della Corte di Appello di Firenze veniva affermata la penale responsabilità di un imputato per il reato di uccisione di animali ex 544-bis cod. pen. con condanna alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. Con ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato lamentava erronea applicazione della legge penale relativamente all’art. 544 bis cod. pen. in riferimento all’art. 54 c.p., per avere la Corte territoriale escluso la causa di giustificazione scriminante dello stato di necessità.
Nella vicenda de quo, l’imputato, mentre era intento a passeggiare in compagnia del proprio cane in una zona del centro abitato di Portoferraio adiacente alla spiaggia, veniva avvicinato da un cane di grossa taglia, un alano, condotto in quella zona dal figlio del proprietario dell’animale, il quale non teneva il grosso cane al guinzaglio ma lo aveva lasciato libero. L’animale, senza guinzaglio né museruola, si era avvicinato al cane di piccola taglia dell’imputato, aggredendolo e mordendolo vicino alla coda, procurandogli delle ferite riscontrate successivamente dal veterinario. Il proprietario del piccolo cagnolino aggredito, a seguito dell’aggressione subita dall’alano, lo aveva colpito con un bastone puntinato la cui lama era penetrata nel fianco dell’animale, uccidendolo.
La Corte di Appello ha disatteso la tesi difensiva secondo la quale l’imputato avrebbe colpito il cane di grossa taglia sia perché impaurito della aggressione che l’alano aveva manifestato verso il cane di piccola taglia condotto al guinzaglio, sia perché impaurito che l’alano potesse azzannarlo dopo la prima aggressione al cagnolino. Secondo il giudizio della Corte territoriale il gesto dell’imputato sarebbe stato deliberato, come un’azione stizzita volta a “punire brutalmente” l’alano e non il risultato di una azione necessitata per salvare l’incolumità propria e del suo piccolo cane.
Questa tesi viene respinta dalla Suprema Corte nella parte in cui viene negata la configurabilità dello stato di necessità rigettando la tesi difensiva secondo la quale l’imputato avrebbe colpito il grosso alano versando in stato di necessità, solo per difendere se stesso e il proprio cagnolino.
La norma ex art. 544-bis c.p. introdotta nel 2004, punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale.
Secondo la Corte, nel concetto di necessità che esclude la punibilità del delitto in parola deve ritenersi compreso lo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. e ogni altra situazione che induca all’uccisione o alla lesione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile.
Dunque, per la Suprema Corte è configurabile lo stato di necessità in riferimento al delitto di uccisione di animali idoneo ad escludere la punibilità del reato ex art. 544-bis c.p. ogni qualvolta l’azione violenta verso l’animale sia giustificata dall’esigenza di salvare se stessi o altri o i propri beni dall’aggressione dell’animale. nel caso di specie, l’imputato è stato costretto a colpire l’alano, cagionando la sua morte, per difendere il suo piccolo cane e anche se stesso dall’aggressione del cane di grande taglia altrimenti non evitabile.
Nessun reato dunque per il padrone del cagnolino aggredito che, per salvalo, uccide il cane autore dell’aggressione.
Martina Scarabotta