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Unioni civili, Comune condannato per discriminazione

Le Unioni civili devono essere celebrate nelle medesime sale comunali predisposte per i matrimoni civili. Un’eventuale differenziazione tra il luogo di celebrazione dell’unione civile e quello del matrimonio può comportare una condanna per discriminazione.

Unioni civili, Comune condannato: il caso

Una coppia di Stezzano, in provincia di Bergamo, volendo contrarre unione civile, si era rivolta all’ufficio comunale per predisporre i documenti necessari. La coppia venne informata da un dipendente che la giunta comunale aveva deliberato che le unioni civili non potessero essere celebrate nella sala di rappresentanza del municipio, riservata ai matrimoni civili. Le unioni civili potevano essere celebrate in una stanza più piccola e mal arredata. I due conviventi presero visione delle delibere di giunta relative alle celebrazioni dei matrimoni civili e notarono che questi potessero essere celebrati anche in due dimore storiche del Comune. Ma ciò non era previsto per la celebrazione delle unioni civili, configurandosi una discriminazione.

La sala matrimoni e la stanza per le unioni civili nel municipio di Stezzano
La sala matrimoni e la stanza per le unioni civili nel municipio di Stezzano

Unioni civili, il TAR Lombardia condanna il Comune

I due conviventi hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, il quale ha condannato il comune di Stezzano, con sentenza della Sezione I,  29 dicembre 2016, n. 1791.

Il TAR ha proceduto preliminarmente a una disamina sull’applicazione della legge sulle unioni civili, n. 76 del 2016, al nostro ordinamento. In particolare l’art. 1, comma 20, della legge stabilisce che “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. L’unica differenza che sussiste è quella nei rapporti con i figli.

Inoltre, la delibera del Comune, prevedeva che le unioni civili non venissero celebrate dal sindaco ma da altri pubblici ufficiali. Questa disposizione può essere interpretata come obiezione di coscienza. Il TAR precisa che l’obiezione di coscienza può essere esercitata quando sia la legge stessa a prevedere l’esercizio di tale facoltà. Ma ciò non è previsto dalla legge sulle unioni civili. In tale ipotesi non si avrebbe obiezione di coscienza tutelata dalla legge, ma sarebbe un modo per aggirare la legge stessa e non applicarla.

Il Comune, con la delibera di giunta sulle unioni civili, ha cercato di applicare due discipline differenti a due istituti che invece sono equiparati dalla legge. Tale equiparazione sussiste anche per la fase costitutiva dell’unione civile. Di conseguenza la delibera è stata dichiarata illegittima dal Tar perché introduce una discriminazione nei confronti di coloro che contraggono unione civile. Il Tar ha precisato che la giunta non deve adottare nessuna delibera specifica sulle unioni civili, perché le delibere sui matrimoni civili si applicheranno automaticamente anche alle unioni civili.

Livia Carnevale

 

 

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