La Cassazione si è pronunciata lo scorso luglio su una materia antica – il matrimonio – disciplinandola tenendo conto delle moderne tecnologie ed esigenze dell’evoluzione sociale contemporanea.
Valido il matrimonio celebrato in Pakistan: il caso
Un cittadino pakistano ed una cittadina italiana contraevano matrimonio in Pakistan, nel rispetto delle leggi statali. Durante la cerimonia non era fisicamente presente la sposa, collegata via skype, ma soltanto lo sposo, in quanto la legge del Pakistan prevede la possibilità di servirsi di ausili informatici e non richiede la contestuale presenza fisica degli sposi per la validità e l’efficacia del vincolo matrimoniale.
La questione nasce dal rifiuto dell’ufficiale di stato civile italiano di trascrivere il matrimonio celebrato in Pakistan, in quanto ritenute contrarie all’ordine pubblico le modalità di celebrazione.
In particolare, si sottolineava come la contestuale presenza dei nubendi davanti all’officiante costituisca principio fondamentale dell’ordinamento italiano, derogabile solo eccezionalmente in quanto posto a garanzia della libertà degli sposi di esprimere liberamente e pienamente la volontà di contrarre matrimonio.
Il Tribunale di Bologna, in primo grado, accoglieva il ricorso della sposa italiana, ritenendo valido il matrimonio in quanto officiato nel rispetto delle leggi pakistane, che in Italia hanno valore alla luce della legge 218/1995. In particolare, ai sensi dell’art. 28 di tale disciplina normativa, si considera valido il matrimonio celebrato all’estero – in relazione alla sua forma – se è considerato valido dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Anche la Corte d’Appello si pronunciava in favore della validità del vincolo matrimoniale, rigettando il reclamo del Ministero dell’Interno con decreto del 20 giugno 2014, avverso il quale lo stesso Ministero ricorreva per Cassazione.
Valido il matrimonio celebrato in Pakistan: la pronuncia della Cassazione
La Cassazione, con la sentenza della I sezione civile n. 15343 del 25 luglio 2016, conferma la ricostruzione del Tribunale di Bologna, ritenendo valido il matrimonio ed illegittimo il rifiuto di trascriverlo da parte dell’ufficiale di stato civile italiano.
La Corte richiama inoltre un suo precedente in materia (sentenza n. 20559 del 2006) in materia di ricongiungimento familiare, per un matrimonio celebrato telefonicamente alla presenza di testimoni.
Nella motivazione i Giudici sottolineano il ruolo dell’ordine pubblico, precisando come “il giudizio di compatibilità con l’ordine pubblico dev’essere riferito […] al nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento che non sarebbe consentito nemmeno al legislatore ordinario interno di modificare o alterare, ostandovi principi costituzionali inderogabili”.
La portata del rispetto dell’ordine pubblico va infatti riferita agli effetti dell’atto straniero, che non può essere vagliato sotto il profilo contenustico o di merito. Alla luce della pronuncia della Cassazione quindi “se l’atto matrimoniale e’ valido per l’ordinamento straniero, in quanto da esso considerato idoneo a rappresentare il consenso matrimoniale dei nubendi in modo consapevole, esso non può ritenersi contrastante con l’ordine pubblico solo perchè celebrato in una forma non prevista dall’ordinamento italiano”.
Chiara Pezza