Shopping Cart

Vendita on line, se il pacco non arriva è truffa

Vendita on line: in caso di mancata consegna della merce offerta in vendita e acquistata sul web, se il venditore risulta non rintracciabile, si configura il reato di truffa.

Vendita on line, il caso

Un uomo aveva acquistato su un sito web di vendite on line una minicar per 3.000 euro e aveva versato nel conto corrente del venditore 500 euro. Quest’ultimo non consegnò il veicolo e si rese irrintracciabile. L’acquirente denunciò il venditore che fu condannato dal Tribunale per il reato di truffa, ai sensi dell’art. 640 codice penale. Il condannato impugnò la sentenza e la Corte d’appello riqualificò il reato in insolvenza fraudolenta, ai sensi dell’art. 641 codice penale e ridusse la pena.

Vendita on line, truffa e insolvenza fraudolenta

La truffa è un reato, previsto dall’art. 640 del codice penale, che punisce “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. Elemento soggettivo del reato è il dolo generico. La condotta consiste nell’inganno tramite il quale un soggetto, mediante artifizi o raggiri, ottiene un incremento patrimoniale inducendo un’altra persona a compiere un atto. Nell’ipotesi di truffa on line il luogo di consumazione del reato coincide con il luogo in cui si trova il conto corrente oggetto di accredito.

L’insolvenza fraudolenta è un reato, previsto dall’art. 641 del codice penale, che punisce chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla”. Elemento soggettivo è il dolo che consiste nel dissimulare il proprio stato di insolvenza. La dissimulazione non deve arrivare ad integrare i veri e propri artifici o raggiri perché in tal caso si configurerebbe il reato di truffa.

Vendita on line, per la Cassazione è truffa

Nel caso in questione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’appello. La Corte di Cassazione, con sentenza della seconda sezione penale, n. 18821/2017, ha annullato la sentenza della Corte d’appello. Secondo i giudici della Suprema Corte, la Corte d’appello ha errato nel ritenere sussistente il reato di insolvenza fraudolenta per mancanza di artifizi o raggiri. Nella giurisprudenza di legittimità è pacifica l’affermazione che sussista l’ipotesi della truffa e non dell’insolvenza fraudolenta quando l’inadempimento contrattuale sia l’effetto di un precostituito proposito fraudolento. Pertanto deve ritenersi integrata la truffa contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile. Tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on-line. Di conseguenza la Cassazione ha riqualificato il fatto come truffa, annullando la sentenza della Corte d’appello.

Livia Carnevale

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner