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Violazioni al Codice della Strada: il reddito del trasgressore non è rilevante

In alcuni settori del diritto le condizioni economiche di chi si rende autore di un illecito sono in grado di incidere sull’entità della relativa sanzione, se non addirittura di escludere la vera e propria responsabilità. Ma tali condizioni non rilevano pienamente in tema di violazioni al Codice della Strada, almeno per ora. E’ ciò quanto sembra desumersi indirettamente dalla recente ordinanza della Corte Costituzionale n°12/2017, con la quale è stata rigettata questione di legittimità costituzionale sull’art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, nella parte in cui dispone che al proprietario del veicolo, che non fornisce i dati identificativi del conducente dello stesso in caso di violazione al Codice della Strada, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 286 ad euro 1.142.

 La vicenda: la necessità di “graduare” la sanzione

Il giudice a quo- giudice di pace di Grosseto-  lamentava in particolare il fatto che tale norma, con il suo criterio di quantificazione della sanzione, finisse col favorire i soggetti più abbienti quali ad esempio i proprietari delle auto interessate (che quindi ne patirebbero meno l’incidenza), originando così una disparità di trattamento non giustificata. Inoltre la mancata commisurazione della sanzione a quella prevista per la violazione presupposta sembrerebbe penalizzare chi commette «un’infrazione di minore impatto sociale»: verrebbero così violati gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

La decisione della Consulta

La Corte Costituzionale non condivide tale valutazione. In particolare nell’ordinanza n°12 si ricorda come la stessa Corte,  a partire dal 2006 e proprio con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, avesse già ritenuto “…«paradossale» l’ipotizzata necessità di «una “graduazione” legislativa della misura delle sanzioni pecuniarie, non già in base alla gravità dell’infrazione commessa, bensì alle capacità economiche del responsabile della violazione”. Diversamente, la Corte avrebbe finito con lo sconfinare indebitamente in un ambito- la quantificazione delle sanzioni amministrative- riservato alla discrezionalità esclusiva del giudice ordinario.

Sembrano inoltre così accolte le doglianze avanzate dall’Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio di costituzionalità in parola in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri: in esse tra l’altro si evidenziava l’assenza, all’interno del Codice della Strada, di un principio generale, quale  “…la commisurazione dell’importo della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche del trasgressore”.

Antonio Cimminiello

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