Addebito nella separazione. E’ inaccettabile un comportamento violento nella relazione coniugale, e la sua incidenza causale è preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi nella comunione, spirituale e materiale, dei coniugi.
L’addebito nella separazione tra i coniugi
La separazione giudiziale tra i coniugi può essere pronunciata quando la prosecuzione del matrimonio sia divenuta intollerabile. Peraltro, lo stesso articolo 151 c.c. prevede la facoltà di chiedere al giudice di accertare che la crisi sia stata determinata dal comportamento dell’altro coniuge, in violazione dei doveri coniugali previsti dall’art. 143 c.c. In tal caso, qualora uno dei coniugi riuscisse a provare il comportamento illecito dell’altro, il giudice pronuncerà separazione con addebito.
La condizione affinché possa essere riconosciuto l’addebito è ravvisabile nel comportamento illecito tenuto dall’altro coniuge che abbia causato, in una relazione di c.d. causa-effetto, la crisi coniugale e che, quindi, sia antecedente al dissesto familiare.
Violenze fisiche e morali in caso di separazione scatta l’addebito, la sentenza della Corte di Cassazione
Il caso trattato dalla Cassazione, con la sentenza n.7388/2017, riguarda un giudizio di separazione nel quale viene pronunciato l’addebito a carico del marito per aver usato violenza sulla moglie.
Questi ricorre in Cassazione, oltre che per ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento, anche per conseguire la revoca del provvedimento di addebito.
Il coniuge in questione sostiene l’insussistenza dell’addebito poiché l’unico episodio provato di percosse sarebbe risalente ad un periodo successivo rispetto alla crisi coniugale, pertanto non potrebbe essere considerato causa scatenante dell’instabilità matrimoniale.
La Cassazione nel rigettare il ricorso, ha ribadito che le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse (Cfr. Cass. civ. n. 7321/2005 e n. 11844/2006).
Per quanto riguarda l’eventuale posteriorità temporale delle violenze, la Corte ha riconosciuto la superiorità dell’incidenza causale di un comportamento violento nella relazione coniugale, rispetto a qualunque altra causa preesistente alla crisi. Pertanto, secondo l’orientamento da ultimo rassegnato, l’addebito scatta sempre in caso di violenza, a prescindere da altri eventi che abbiano influenzato l’affectio maritalis.
Maria Rita Toscano