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Vittime di stalking: sempre ammesse al gratuito patrocinio

Le vittime del reato di stalking potranno sempre accedere al gratuito patrocinio, beneficiando dell’assistenza legale gratuita, a prescindere dal reddito e dal deposito di qualsiasi documentazione reddituale.

Infatti, con la sentenza n. 13497 del 20 marzo 2017, la Corte di Cassazione, sezione quarta penale, si è pronunciata con una sentenza interpretativa di fondamentale importanza, sciogliendo i dubbi in merito all’interpretazione della normativa in materia di gratuito patrocinio per le vittime del reato di stalking.

La vicenda è sorta dal caso di una donna, vittima e persona offesa per il reato di stalking ex art. 612-bis c.p., che presentava al GUP del Tribunale di Bolzano un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale veniva rigettata (e del pari rigettata veniva anche la relativa opposizione) in quanto inammissibile perché la donna aveva omesso di depositare la dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi propri e del nucleo familiare. Il Giudice aveva dunque ritenuto requisito essenziale ed imprescindibile per l’ammissione al gratuito patrocinio il deposito della documentazione relativa ai redditi.

L’accesso al gratuito patrocinio per le vittime di stalking

La normativa in materia di gratuito patrocinio è reperibile nel DPR 115/2002 che, all’art. 76, indica il requisito reddituale per l’ammissione alla misura statuendo che può essere ammesso al patrocinio chi e’ titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22, tenuto conto dell’eventuale cumulo dei redditi dei familiari conviventi.

Tuttavia, la stessa norma al comma 4-ter, introdotto dal 2009, prevede una norma di favore, per l’ammissione al gratuito patrocinio, per le persone offese da determinati reati, tra cui le vittime del reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. (cd stalking) che “possono essere ammesse al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge“.

Sul significato di tale norma, sono sorti contrasti interpretativi. Secondo un orientamento pi rigoroso, seguito anche dal Giudice che nella vicenda de quo, ha rigettato l’istanza, la dichiarazione certificativa dei redditi dell’istante deve sempre essere prodotta, anche nel caso di cui all’art. 76 c. 4-ter, atteso che detta norma nella formulazione attuale non prevede una ammissione ex lege al patrocinio della persona offesa dal reato ex art. 612-bis c.p.; quindi il giudice non deve sempre ammettere la persona offesa al beneficio indipendentemente dal reddito”, bensì PUO’ farlo  purché nell’esercizio di tale potere valuti tutti gli elementi di fatto, in particolare quello reddituale.

La Suprema Corte, con la recente pronuncia odierna, ha bocciato questa interpretazione troppo rigorosa e limitativa del beneficio concesso alle vittime dei reati indicati dall’art. 76 c. 4-ter. La Corte ha evidenziato che la finalità della norma è quella di rimuovere ogni possibile ostacolo anche economico che possa disincentivare un soggetto, già in condizioni di disagio, ad agire in giudizio.

La Corte scioglie quindi i dubbi interpretativi relativi alla norma statuendo anzitutto che l’agevolazione per l’ammissione al gratuito patrocinio riguarda solo la vittima del reato, ovvero la persona offesa, e non anche il danneggiato del reato qualora non vi sia coincidenza (il quale potrà essere ammesso al gratuito patrocinio solo nel rispetto delle condizioni reddituali).

In secondo luogo, la Corte afferma che, sebbene la norma utilizzi il termine “può” e non “deve” essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito, sembrando che il giudice abbia una mera facoltà e non un dovere di accogliere la domanda di fruizione del beneficio, in realtà in virtù della funzione della norma, l’agevolazione va intesa in senso più ampio, ovvero come un dovere del giudice di accogliere sempre l’istanza di ammissione al patrocinio se presentata dalla vittima di uno dei reati indicati. 

Di conseguenza, essendo irrilevante la situazione reddituale dell’istante, è assolutamente superfluo ed inutile pretendere il deposito della documentazione sostitutiva della dichiarazione dei redditi, non richiedendo la norma un massimo reddituale idoneo ad impedire l’ammissione al beneficio.

In virtù di ciò, viene chiarito che la vittima del reato di stalking (e degli altri reati indicati dall’art. 76 c. 4-ter) ha sempre diritto all’assistenza legale gratuito con il beneficio del gratuito patrocinio, a prescindere dalla sua situazione reddituale e ciò per l’evidente scopo di favorire l’azione in giudizio delle persone offese di tali reati considerati dal legislatore di particolare gravità.

Martina Scarabotta

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