Ne sentiamo quasi sempre parlare a causa del loro utilizzo quantomeno “improprio” e, certamente, perché il loro ingresso nel mondo del lavoro ha rivoluzionato il concetto stesso di lavoro “accessorio”.
Ma cosa sono i voucher?
I “voucher lavoro” (o “buoni lavoro”) rappresentano un sistema di pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, intendendo per queste ultime le attività lavorative di natura meramente occasionale che non generano da parte del prestatore un reddito netto superiore a 7.000 € netti nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.
La prima introduzione del buono lavoro, come strumento di lavoro occasionale, risale al 2003 a opera della Legge Biagi, con l’obiettivo specifico di ridurre il lavoro nero in alcuni settori in cui era l’unica modalità di pagamento di manodopera (ad esempio per le attività domestiche e simili).
Successivamente, nel 2008, si diede piena attuazione alla legge, precisandone i limiti e l’utilizzo.
La piena liberalizzazione del loro utilizzo, tuttavia, fu piena opera del Governo Monti, per il tramite della Riforma Fornero, e del Governo Renzi, per il tramite del Jobs Act, il quale da ultimo ha innalzato i limiti di utilizzo da €. 5.000,00 a €. 7.000,00 annui e ha eliminato dalla legge la dicitura “di natura meramente occasionale” che era l’essenza del buono lavoro.
Nel corso del tempo sono stati allargati anche i settori di utilizzo i quali, ad oggi, riguardano anche determinati ambiti professionali (imprese, enti, ecc.).
A tutt’oggi viene molto usato dalle aziende operanti nel settore del commercio, dell’agricoltura e dell’intrattenimento per prestazioni di lavoro che non superano i 5.000,00 € netti annui di retribuzione (passati a 7.000 € nel 2015).
Per i pensionati o cassaintegrati la cifra scende a 3.000,00 €.
Da ultimo, con l’entrata in vigore del DL 81/2015, l’utilizzo del voucher è stato esteso a industria e artigianato e quindi, a parte qualche eccezione, nessun settore, oggi, è escluso, nemmeno l’edilizia.
Le caratteristiche intrinseche del sistema, tuttavia, ne hanno favorito la diffusione come strumento di elusione ed evasione delle norme fiscali e previdenziali.
Questa modalità di lavoro occasionale accessorio ha assunto da tempo anche la denominazione di contratto voucher, il cui incarico potrà essere o verbale o documentale.
Come funzionano?
Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene, appunto, attraverso i “voucher lavoro” prepagati del valore nominale di € 10,00, € 20,00 o € 50,00.
Il valore del voucher da € 10,00 nominali corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione.
Acquistati dal datore di lavoro e versati al lavoratore al compimento della prestazione lavorativa, possono essere riscossi presso un qualunque ufficio postale esibendo un valido documento di riconoscimento.
Non appena ricevuta la comunicazione da parte delle poste dell’avvenuto pagamento, l’Inps provvede all’accredito dei contributi presso la Gestione separata e al versamento all’Inail della quota assicurativa.
Il valore nominale di un buono è quindi comprensivo:
– della contribuzione previdenziale a favore della Gestione separata INPS, pari al 13%;
– della contribuzione a favore dell’INAIL, pari al 7%, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
– del compenso spettante al concessionario (l’INPS) per la gestione del servizio, pari al 5%.
Ciò si traduce nel fatto che il valore netto del voucher da € 10,00 nominali, ossia il netto che il lavoratore si mette in tasca è quindi pari a € 7,50. Il valore netto del buono da € 50,00, sempre in favore del lavoratore, sarà pari a € 37,50 mentre quello del buono da € 20,00 sarà pari a € 15,00.
Il valore netto del voucher è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione dell’interessato.
Voucher, come si attiva?
Dal 24 settembre 2016 è obbligatorio l’invio di un SMS all’INPS da parte del committente almeno un’ora prima della prestazione per agevolare la registrazione dell’utilizzo e impedire usi fraudolenti (cioè pagare con voucher solo una piccola parte del compenso).
Attualmente, il valore facciale del buono lavoro è di € 10,00 di cui € 7,50 vanno netti al prestatore e il resto sono contributi Inps e INAIL.
Tuttavia, se il lavoro accessorio è svolto per conto di un imprenditore commerciale o un libero professionista, il guadagno massimo si ridurrà a € 2.000,00, (fermo restando il limite complessivo di € 7.000 netti da parte di tutti i committenti).
Ma facciamo un esempio pratico: un lavoratore che presta un servizio di pulizia nei confronti di uno studio professionale potrà percepire dallo stesso un compenso netto, sotto forma di voucher, non superiore a €. 2.000 nel corso di tutto l’anno; ma se il medesimo lavoratore presta il servizio di pulizia in favore di altri studi professionali, la somma totale dei compensi riscossi da ognuno dei suoi committenti, non potrà comunque superare la soglia di € 7.000,00 netti su base annua.
E se il datore di lavoro impiega e retribuisce attraverso il lavoro accessorio un lavoratore per una cifra superiore ai massimali previsti?
In tal caso scatterà la trasformazione del rapporto tra le parti in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.
A questo proposito il committente potrà tutelarsi chiedendo al lavoratore di redigere una specifica dichiarazione sostitutiva attestante il non superamento del limite importo dalla legge.
Voucher lavoro: in quali settori è utilizzabile
Come anticipato sopra, oggi è possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.
Stando ai dati ufficiali i settori nei quali l’uso del voucher risulta più significativo nel 2015 sono stati: il commercio (14,9%), il turismo (14,4%) e i servizi (11,4%).
I voucher lavoro sono risultati particolarmente utilizzati anche nel settore dell’edilizia, del lavoro domestico, del giardinaggio e pulizia e dell’agricoltura.
Ovviamente i voucher lavoro non possono essere utilizzati per remunerare un’attività lavorativa svolta presso un datore di lavoro con il quale è già in corso un rapporto di natura subordinata.
Voucher lavoro: pro e contro
Nato per consentire una modalità di pagamento tracciabile delle prestazioni di lavoro occasionale il voucher offre determinati vantaggi sia al lavoratore sia al datore di lavoro: il primo infatti, potrà godere di una copertura previdenziale (per la quota parte di competenza dell’Inps) ed assistenziale contro eventuali infortuni sui luoghi di lavoro e potrà, inoltre, preservare il diritto alla indennità di disoccupazione anche percependo il compenso maturati tramite voucher.
Dall’altro lato il datore di lavoro potrà regolarizzare i propri lavoratori e, nel contempo, non vincolarsi alla rigidità dei rapporti di lavoro contrattualizzati.
Questo aspetto rappresenta, certamente, uno dei motivi principali del costante incremento, negli anni, dell’acquisto dei voucher da parte dei committenti.
Secondo i dati diffusi dall’Inps, infatti, negli ultimi tre anni, si è passati dai 40.816.297 voucher venduti nel 2013 ai 114.925.180 nel 2015.
Insomma in questi anni si è assistito ad un vero e proprio boom dei voucher lavoro.
Tuttavia, l’incremento dell’utilizzo di tale forma di pagamento ha comportato, altresì, parallelamente un icnremento della precarizazione dei rapporti di lavoro: basti pensare che la maggior parte dei prestatori di lavoro accessorio è rappresentato da precari (il 23% è disoccupato, il 14% è inoccupato, l’8% è rappresentato da pensionati)
Quali adempimenti sono necessari?
Il Decreto n.81/2015 ha introdotto diverse modifiche inerenti alle modalità di acquisto e di fruizione dei voucher lavoro 2016.
In particolare, soprattutto per quanto riguarda imprenditori e i liberi professionisti, l’acquisto dei buoni solo mediante le procedure telematiche attualmente disponibili (presso le banche abilitate, tramite il servizio di home banking di Intesa San Paolo, presso le tabaccherie che aderiscono a INPS FIT e tramite la procedura telematica INPS).
Il committente non dovrà informare i Servizi per l’Impiego, né registrare il lavoratore sul Libro Unico del Lavoro, ma dovrà, in ogni caso, dichiarare l’inizio della prestazione lavorativa remunerata con i voucher lavoro, mediante una comunicazione preventiva, nella quale dovrà specificare:
– la data di inizio attività;
– i dati anagrafici e il codice fiscale del committente e del prestatore;
– il luogo dove si svolge l’attività lavorativa;
– la durata di quest’ultima.
Sono stati, inoltre, previsti termini specifici entro i quali il committente dovrà comunicare all’Ispettorato del Lavoro l’imminente avvio della prestazione lavorativa.
Nello specifico, la comunicazione preventiva potrà essere inoltrata tramite posta elettronica o SMS almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività retribuita con i voucher lavoro.
Nel caso il committente sia una persona giuridica (o il committente persona fisica intenda avvalersi di un delegato), per utilizzare la procedura telematica, è necessario richiedere alla sede INPS della propria provincia (tramite “modello SC53”), l’abbinamento tra il c.f./p.iva dell’azienda ed il codice fiscale di un delegato persona fisica (munito di Pin), che opererà per conto dell’azienda o ente committente.
Inoltre è possibile acquistare i voucher utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” con la causale LACC (Lavoro Accessorio). È necessario compilare la Sezione Contribuente con il codice fiscale e i dati anagrafici (se si tratta di persona fisica) o la ragione sociale (se si tratta di persona giuridica) del soggetto che produce il versamento. In più nella Sezione “Erario ed Altro” si deve inserire la lettera I nel campo “Tipo”, lasciando vuoto il campo degli elementi identificativi e terminare inserendo l’anno di riferimento per esteso (es: 2016).
L’acquisto dei buoni lavoro telematici è possibile anche mediante la compilazione del modello F24 Enti Pubblici o tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO.
L’acquisto dei voucher cartacei, invece, può essere effettuato presso i tabaccai abilitati Inps Fit esibendo la propria Tessera Sanitaria oppure il tesserino del codice fiscale (si possono acquistare 2.000,00 € di buoni lavoro per singola operazione), presso gli sportelli bancari abilitati o presso gli uffici postali.
La riscossione dei voucher
I voucher acquistati presso i tabaccai potranno essere riscossi dai prestatori/lavoratori presso gli stessi dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 12 mesi dal giorno dell’emissione.
Quelli acquistati presso gli sportelli bancari abilitati sono pagabili, sempre entro 12 mesi, esclusivamente dal medesimo circuito bancario trascorse le 24 ore dal termine della prestazione, mentre i voucher distribuiti dall’Inps e dalle Poste sono pagabili, entro 24 mesi dal giorno dell’emissione, presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale a partire dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro
La riscossione dei voucher ‘telematici’ potranno avvenire tramite l’INPSCard (ricevute dal prestatore, se attivate) o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali.
Voucher lavoro e ammortizzatori sociali: sono compatibili?
Un ultimo aspetto appare meritevole di nota: per i percettori di ammortizzatori sociali (NASpI, Dis-Coll, cassa integrazione e mobilità) c’è la possibilità di lavorare ed essere remunerati tramite voucher pur continuando a beneciare delle prestazioni di sostegno al reddito e ciò purchè i compensi derivanti dai voucher non generino complessivamente un reddito superiore a € 3000,00 netti.
Fabiola Fregola