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Voucher: cosa prevede il ddl su lavoro breve e intermittente

 

     Roma, 19 apr.- Il disegno di legge contenente le «Disposizioni in materia di lavoro breve, di lavoro intermittente e di responsabilità solidale tra committente e appaltatore», che porta la firma dell’ex-ministro del Lavoro Maurizio Sacconi e dei senatori Giancarlo Serafini, Hans Berger, Roberto Formigoni e Franco Panizza, nasce per colmare il vuoto lasciato dall’abrogazione dei voucher.

     In particolare, spiegano gli estensori, «l’abrogazione di tutte le disposizioni relative ai buoni prepagati ha lasciato un vuoto che deve essere tempestivamente riempito con una strumentazione analogamente semplice e conveniente ai fini della regolarizzazione degli spezzoni lavorativi altrimenti condannati alla sommersione». Due le vie complementari proposte per regolarizzare le prestazioni occasionali: il lavoro breve e il lavoro intermittente “liberalizzato” (quest’ultimo più conveniente nel caso di lavori saltuari, ma ricorrenti, con gli stessi prestatori).

     Il “lavoro breve” è definito da una disciplina speciale che ne dispone la semplice iscrizione e comunicazione telematica, almeno 60 minuti prima, su idonea piattaforma Inps, da assenza di qualificazione specifica della prestazione, dal contestuale accreditamento in misura ridotta dei contributi previdenziali e assicurativi, dal pagamento diretto e tracciabile del compenso da parte del committente e dalla neutralità fiscale del compenso.

Per “lavoro breve” si intendono tutte le prestazioni che con un singolo committente danno luogo a compensi non superiori a 900 euro in un anno. Se il prestatore è beneficiario di sussidi pubblici non può superare con più committenti la soglia di 2.000 euro. Una misura maggiore giustificherebbe, infatti, un rapporto di lavoro strutturato con gli oneri conseguenti per le parti.

     Il rapporto di lavoro e la modalità di pagamento consentono la piena tracciabilità della prestazione e lo svolgimento del controllo ispettivo. L’accredito dei contributi previdenziali e assicurativi deve essere effettuato contestualmente alla comunicazione preventiva dei dati del lavoratore, del luogo, del giorno e dell’orario della prestazione. Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali aggiorna il valore orario della prestazione che è fissato in 10 euro, mentre le contribuzioni a Inps e Inail sono rispettivamente nelle misure del 13 e del 7% (per il nucleo familiare la contribuzione è del 4%).

     Il lavoro breve non può, inoltre, essere consentito negli appalti di opere o servizi e in particolare nei cantieri edili, fatte salve le diverse disposizioni del ministero del Lavoro e sentite le parti sociali.

Il ddl dispone anche la semplificazione dei contratti di lavoro intermittente che vengono sottratti ai vincoli della contrattazione collettiva e delle fasce di età dei prestatori e dei settori indicati dal Regio decreto del 1923.

     Ulteriore scopo del ddl è poi quello di “correggere l’attuale incoerenza del regime di responsabilità solidale negli appalti con l’assetto e i principi di matrice civilistica e ordinamentale vigenti in Italia”, dicono gli estensori.

     L’obiettivo è quello di introdurre una previsione normativa che identifichi “con certezza l’adeguata vigilanza ad opera del committente mettendolo in condizione di esercitarla”. Dunque, la responsabilità solidale del committente si configurerebbe solo laddove l’organo ispettivo accerti l’omessa vigilanza dello stesso o la sua tolleranza di condotte inadempienti.

     (Map/Labitalia)

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