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Errore sul fatto revocatorio e c.d. “abbaglio dei sensi”

Quando l’errore sul fatto revocatorio assume rilevanza decisiva ai fini del giudizio rescissorio?
È necessario che il Giudice travisi il contenuto di un atto, sia sostanziale che processuale, elidendo in radice il presupposto che ha determinato un ingiustificato addebito per una parte processuale, traducendosi giuridicamente in un “abbaglio dei sensi”.

ERRORE SUL FATTO REVOCATORIO, TRAVISAMENTO E C.D. “ABBAGLIO DEI SENSI”

Il Consiglio di Stato, giusta sentenza 14 marzo 2017, n. 1157 ha riconosciuto la fondatezza del motivo del ricorso per revocazione relativo alla “Errata e/o omessa percezione del contenuto degli atti del giudizio”.
Difatti, la sentenza impugnata con il mezzo straordinario è risultata inficiata da un errore sul fatto.
A tale categoria deve ricondursi il travisamento del contenuto di un atto sia sostanziale che processuale.
Si tratta, nella specie, «di evidente divergenza tra il medesimo e la sua rappresentazione da parte del giudice, che si risolve appunto in “abbaglio dei sensi”».
Essa è qualificata tradizionalmente come «la percezione di un contenuto diverso da quello assunto, ovvero in una errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio» (Cons. Stato, n. 2001/16).
Ovvero «un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa» (Cons. Stato, n. 2099/15).

ERRORE REVOCATORIO DETERMINATO DA UNA FALSA RAPPRESENTAZIONE SUL FATTO

Il giudizio di revocazione ha avuto ad oggetto un errore di fatto sul contenuto di una nota comunale.
I Giudici di seconde cure avevano riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da ritardo relativamente all’approvazione di una variante a piano esecutivo convenzionato.
La sentenza ha travisato il contenuto della nota con cui era stata riscontrata l’istanza dell’interessata intesa all’approvazione della variante.
L’amministrazione aveva sollecitato la presentazione di elaborati indispensabili all’approvazione,
Ciò aveva determinato l’improcedibilità dell’istanza formulata dall’appellante, senza “imposizione di un incombente istruttorio”.
Il caso di specie è connotato da un travisamento determinato dalla lettura parziale della documentazione.
Infatti, è stato escluso che a seguito dell’istanza vi sia stata colpevole inerzia del Comune appellato.
La falsa rappresentazione in cui si sostanzia l’errore revocatorio può riguardare il contenuto dichiarativo di un documento (fatto sostanziale).
Ovvero la sua avvenuta produzione in giudizio secondo le norme di rito (fatto processuale) (Cass. Civ., n. 6881/14).

L’IMPUGNAZIONE REVOCATORIA: FASE RESCINDENTE E FASE RESCISSORIA

Il Collegio, pronunciandosi sul ricorso per revocazione, ha scisso il giudizio in due momenti distinti.
In sede rescindente ha accolto, infatti, il ricorso ed ha revocato la sentenza impugnata.
In sede rescissoria, ha respinto l’appello originariamente proposto, confermando la sentenza del Giudice di prime cure.
Nel processo amministrativo una problematica centrale è data dagli effetti connessi alla proposizione del rimedio del mezzo di impugnazione revocatorio.
Esso si compone di due fasi, una rescindente e l’altra rescissoria, ai sensi dell’art. 106 c.p.a.
Nella prima fase occorre verificare se vi siano o meno i presupposti per l’attivazione del rimedio.
Se essi non sussistono, il processo si concluderà in tale fase e la sentenza di cui si sia chiesta la revocazione verrà confermata.
Se, al contrario, è possibile la proposizione del gravame, si passerà alla fase rescissoria, esaminando il merito della questione dedotta.
Con la conseguenza che la sentenza impugnata potrà essere revocata, nel primo caso, o confermata, nella seconda eventualità.

Iacopo Correa

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