La madre che, anche se per poche ore, si allontana da casa lasciandovi da solo il bambino è rea di abbandono di minore ex art 591 c.p.
A fare chiarezza sul reato di abbandono di minore o incapace è il Tribunale di Genova che con la recente sentenza n. 3650 dello scorso 8 giugno, ha condannato ad otto mesi di reclusione una madre che si era allontanata da casa per qualche ora lasciando da solo il figlio di appena 9 mesi.
Abbandono di minore: i fatti
La signora D.M. veniva citata in giudizio per abbandono di minore da giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova. In considerazione delle difficoltà economiche della propria famiglia, era stata ospitata insieme al marito ed ai tre figli minori presso una struttura assistenziale del comune di Genova.
Una mattina, un’addetta alle pulizie durante un ordinario servizio veniva distorta dal pianto incessante di un neonato. L’inserviente, appurando che le urla provenivano dalla stanza della famiglia D. e constatando che la stessa si era allontanata dalla struttura diverse ore prima, decideva di entrare per controllare cosa stesse accadendo.
A piangere era il piccolo D.C. di soli nove mesi, il quale veniva trovato su di un letto dal quale stava per cadere a testa in giù. Era inoltre evidente che la madre si fosse allontanata già da diverso tempo e ciò in considerazione del fatto che il bimbo necessitava di un cambio pannolino dato l’odorino dei suoi bisogni.
La signora D.M. veniva pertanto rinviata a giudizio per abbandono di minore ex art 591 c.p.
Abbandono di minore: gli elementi del reato
Il delitto previsto dall’art. 591 c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici ovvero una persona incapace di provvedere a sé stessa e della quale abbia la custodia o debba avere cura. La pena è altresì aumentata se dall’abbandono derivi la lesione o la morte del minore o dell’incapace.
Il reato in esame costituisce un’ipotesi di violazione in concreto degli obblighi di custodia e di assistenza imposti dalla legge per la tutela di quei soggetti che non possono provvedervi autonomamente per minore età o per particolari esigenze soggettive. I genitori sono tenuti a sorvegliare e curare i propri figli per evitare che possano verificarsi condizioni di pericolo per la loro salute e per la loro integrità.
Per la configurabilità del reato di abbandono occorre la sussistenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo.
L’elemento oggettivo del reato di abbandono è integrato da qualsiasi condotta, sia attiva che omissiva, la quale, ponendosi in contrasto con il dovere di cura cui il soggetto attivo sarebbe tenuto, può ingenerare uno stato di pericolo per la vita o l’incolumità del soggetto passivo.
L’elemento soggettivo è invece costituito dal dolo generico che si sostanzia nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo.
Abbandono di minore: la decisione del Tribunale
In considerazione delle risultanze probatorie, il Tribunale di Genova ha evidenziato come la donna non solo fosse venuta meno agli obblighi di sorveglianza su di lei gravanti in qualità di genitore del piccolo di soli nove mesi, ma avesse anche volutamente posto in serio pericolo la vita del neonato. D.M. è stata pertanto condannata alla pena della reclusione di otto mesi. Il Giudice ha evidenziato infatti come nel caso sottoposto al suo esame fossero ravvisabili entrambi gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa di cui all’art 591 c.p.
Giusy La Bianca