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Bancarotta, non è fraudolenta se manca il dolo del “prestanome”

La bancarotta fraudolenta richiede il dolo.

L’amministratore di diritto che non sia al corrente della sottrazione o dell’omessa tenuta della contabilità della società da parte dell’amministratore di fatto non può essere condannato per bancarotta fraudolenta documentale, mancando il requisito del dolo.
E’ quanto ha stabilito la Corte d’Appello de l’Aquila che, con sentenza del 30 gennaio 2017 n. 101, ha riqualificato in termini di bancarotta semplice il reato ascritto all’imputata.

Una necessaria premessa. La bancarotta fraudolenta

La bancarotta, reato fallimentare, può essere semplice (dovuta ad imprudenza) o fraudolenta. La seconda è disciplinata dall’art. 216 della legge fallimentare (r.d 267/1942) che, tra l’altro, prevede la cd bancarotta documentale. In questo caso la condotta incriminata è quella di chi, prima del fallimento, abbia sottratto, distrutto o falsificato -con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori- i libri o le altre scritture contabili ovvero li abbia tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
L’elemento soggettivo richiesto per il perfezionamento della fattispecie, dunque, è il dolo.

Il caso

Il Tribunale di Pescara condannava l’amministratrice di una srl per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il marito dell’imputata, socio unico, dichiarava che la moglie era solo formalmente amministratrice e che della gestione della società si occupava lui.
Queste dichiarazioni, ad avviso del Tribunale, non esimevano la donna da responsabilità, essendo la stessa consapevole dei propri obblighi.
La difesa proponeva appello. Sosteneva, in particolare, che andasse ravvisata la fattispecie di bancarotta semplice attesa l’assenza del dolo specifico in capo alla donna; questa, ignara delle condizioni economiche della società, si era in fondo affidata al marito, limitandosi ad apporre qualche firma.

La decisione della Corte d’Appello

La Corte d’Appello de l’Aquila ha rifiutato l’idea di una responsabilità da mera posizione. Non può infatti affermarsi la responsabilità dell’amministratore formale ex artt. 216 l.fallimentare e 40.2 c.p per il sol fatto di aver accettato la carica sociale. Se è vero che sull’amministratore di diritto grava il dovere giuridico di impedire eventuali reati commessi dagli amministratori di fatto, non può dimenticarsi la necessità del dolo rispetto alla commissione di reati puniti a tale titolo. La mera omissione degli obblighi gravanti sul “prestanome” consente un semplice addebito di colpa, non potendosene dedurre automaticamente la consapevolezza della commissione del reato di bancarotta fraudolenta documentale. L’imputata, insomma, avrebbe dovuto sapere che il marito distraeva beni e teneva le scritture in modo da non consentire la ricostruzione del movimento di affari.
Escluso, inoltre, il dolo eventuale. La semplice mancata valutazione dei cd segnali di rischio da cui era intuibile la commissione di illeciti non può infatti desumersi in via automatica dall’accettazione della carica. La qualifica formale implica certamente l’accettazione della gestione delle scritture da parte dell’amministratore di fatto; non può dirsi provata, tuttavia, l’accettazione della commissione di azioni delittuose. In assenza della prova di un accordo tra i due amministratori (formale e di fatto) o della concreta accettazione del rischio di commissione di reati, dunque, va eslcusa la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale.
All’imputata, dunque, è stato ascritto in secondo grado il solo reato di bancarotta semplice, essendo ragionevole ritenere che la stessa si fosse disinteressata delle attività della società. I giudici di appello hanno ritenuto che l’affidamento nei confronti del marito, ingenerato dal rapporto coniugale, potesse escludere ogni di lei sospetto circa la commissione di condotte illecite.

Claudia Chiapparrone

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