E’ costato caro per un avvocato del foro di Monza richiedere ai propri clienti un compenso professionale eccessivo ed ulteriore rispetto a quanto già percepito dall’Assicurazione.
Con la sentenza n. 386 del 30 dicembre 2016, pubblicata in data 14 giugno 2017, il CNF (Consiglio Nazionale Forense) ha statuito un principio di particolare importanza per tutti gli avvocati italiani che determinerà importanti conseguenze in materia di rapporti con il cliente e in tema di richiesta dei compensi professionali.
Il CNF ha infatti statuito che, nel caso di transazione stragiudiziale con una compagnia assicurativa volta al risarcimento del danno subito, l’avvocato non può pretendere dal cliente un compenso ulteriore rispetto a quello percepito direttamente dall’Assicurazione, a meno che non sia stato stipulato un apposito accordo scritto sul compenso ex art. 2233 c.c.
La conseguenza connessa alla violazione di siffatto principio sarà causa, per i legali, di configurabilità di illecito disciplinare sanzionato con la sospensione dall’albo.
Nel caso di specie che ha dato luogo alla pronuncia, un avvocato del foro di Monza proponeva ricorso avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza che lo sospendeva per sei mesi dall’esercizio della professione.
Tale sanzione disciplinare era appunto giustificata dal fatto che il legale avesse violato il principio di cui sopra. A seguito della transazione condotta con una assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dai clienti nell’ambito di un sinistro stradale, l’avvocato percepiva direttamente dalla compagnia di assicurazione, contestualmente alla liquidazione del danno a favore del danneggiato, un compenso professionale di notevole importo. Oltre ad aver percepito, in precedenza, notevoli acconti ed oltre a tale compenso ricevuto, il legale pretendeva dal cliente il pagamento di ulteriori somme a titolo di compenso professionale. Tale richiesta si fondava su un asserito patto verbale di quota lite.
Il CNF ha ritenuto che il pregresso patto verbale di quota lite sul compenso professionale deve ritenersi sine dubbio nullo ex art. 2233 c.c. e, pertanto, improduttivo di qualsiasi effetto. Inoltre, la richiesta e la pretesa da parte dell’avocato dell’ulteriore compenso non pattuito per iscritto, integrerebbe un illecito deontologico sanzionabile. Infatti, il legale avrebbe dovuto astenersi, in assenza di accordo valido ex art. 2233 c.c. e art. 13 c.2 Legge 247/2012, da qualunque richiesta di compenso ulteriore rispetto a quanto già percepito direttamente dalla Compagnia.
Il Cnf ha ravvisato la violazione dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza, richiesti per l’avvocato dall’art. 9 CDF, oltre, nel caso di specie, una violazione dell’art. 2 c. 4 CDF per eccessività del compenso richiesto, sproporzionato ed irragionevole, in relazione ad un’attività stragiudiziale non particolarmente complessa.
Dunque, la richiesta di un compenso, elevato ed ulteriore rispetto a quanto già percepito dall’assicurazione, è costato all’avvocato una sanzione disciplinare sospensiva di notevole gravità con importanti ripercussioni sulla carriera professionale.
Martina Scarabotta