Pubblicità ammessa anche per i farmaci senza obbligo di prescrizione Sop che, a differenza dei medicinali senza ricetta denominati Otc, non possono essere esposti sul banco per la libera vendita dal farmacista e ai quali è stata, fino ad oggi, negata la possibilità di promozione. Lo stabilisce una sentenza del Consiglio di Stato (n. 2217 del 12 maggio) che boccia l’appello del ministero della Salute contro la sentenza del Tar del Lazio del giugno scorso. Il dicastero si appellava per annullare o modificare la pronuncia del tribunale regionale a favore di Kwidza Pharma Gmbh e Chefaro Pharma per l’autorizzazione della pubblicità ad un prodotto Sop.
Nella pronuncia i giudici di Stato evidenziano la mancanza, nell’ordinamento italiano di chiaro un divieto alla pubblicità dei Sop, ma soprattutto, il problema è sul piano europeo: “Una legislazione – si legge nella sentenza – che introducesse in via generale, in assenza di specifiche necessità, divieti ulteriori, travalicando l’articolo 88 (direttiva 2001/83/Ce) si esporrebbe al serio rischio di incompatibilità comunitaria”.
Manca poi una concreta giustificazione di tutela della salute pubblica. Confutando i motivi di impugnazione da parte del ministero della Salute, il Consiglio di Stato, tra l’altro, sottolinea anche che è infondato il motivo “con il quale l’appellante rileva che la differenziazione tra farmaci Otc e altri farmaci Sop ai fini dell’accesso alla pubblicità sarebbe giustificata da un diverso grado di pericolosità per la salute degli stessi. Difatti, un eventuale diverso grado di pericolosità tra tali farmaci non potrebbe in ogni caso giustificare l’estensione di un divieto generalizzato che non trova fondamento nella disciplina europea, potendo al più legittimare diverse cautele e prescrizioni in sede di autorizzazione alla pubblicità (certamente possibili alla stregua della vigente legislazione)”, si legge nella sentenza.