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Fornisce due volte finte generalità, non è falsa attestazione

Fornisce due volte finte generalità, non è falsa attestazione.

Tribunale Torino, Sezione quarta penale, sentenza 7 novembre 2016, n. 5880.

A prescindere dall’effettiva conoscenza del codice penale, è di immediata percezione che attestare ad un pubblico ufficiale delle generalità false costituisca illecito. Ma cosa accade se lo si fa più di una volta, fornendo, peraltro, dati diversi nelle varie circostanze? Seppure la risposta appaia scontata, la motivazione resa dal Tribunale di Torino, che segue un preciso orientamento della Corte di Cassazione, si distacca totalmente da tali presumibili conclusioni.

Difatti, secondo il giudice torinese, tale condotta non sempre costituisce il reato di cui all’art. 495 c.p., ossia quello di “falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri”.

In presenza di diverse dichiarazioni di tale tenore, relative alla stessa persona, non può configurarsi il reato quando non si possa stabilire che le generalità fornite nell’occasione oggetto di contestazione siano effettivamente false.

Nel caso di specie, il soggetto, peraltro straniero e richiedente asilo politico, aveva declinato determinate generalità alla Questura di Torino che, dopo accurati controlli relativi sia a precedenti risultati dattiloscopici che foto segnalamenti, aveva rilevato che lo stesso aveva fornito in altra occasione dati differenti, senza tuttavia poter stabilire, anche in assenza di documenti di riconoscimento, quali fossero quelle esatte.

Niente reato se non si accerta la falsità “oltre ogni ragionevole dubbio”.

Ebbene, proprio tale circostanza fa la differenza. Infatti, in mancanza di uno specifico accertamento sulla reale identità personale del dichiarante, non è possibile stabilire in quale delle due occasioni egli abbia dichiarato il falso. Pertanto, l’aver dichiarato generalità diverse in più di un’occasione, non può costituire, di per sé, il reato di cui all’art. 495 c.p.. La loro differenza, quindi, se non è corroborata dalla prova della falsità delle generalità rese nel caso in esame, non basta a provare la responsabilità penale del soggetto oltre ogni ragionevole dubbio.

Laura Piras

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