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Terzo Sistema, la Cassazione “cancella” l’accusa di associazione mafiosa: “È l’intimidazone che fa la mafia”

Perché un’associazione criminale possa essere qualificata come “mafiosa” non basta che l’organizzazione  ne riproduca le modalità operative, ma occorre anche dimostrare il radicamento del gruppo criminale sul territorio, l’effettiva ed attuale capacità di intimidazione accompagnata da comportamenti omertosi e da una solida ed efficiente organizzazione. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con una sentenza, la n. 27094/2017, con cui ha annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva confermato la misura cautelare in carcere nei confronti di un giovane indiziato di far parte di una nuova associazione si stampo camorristico chiamata “Terzo Sistema”, divenuta autonoma rispetto agli storici clan di Torre Annunziata.

La vicenda: in arresto i presunti componenti del “Terzo Sistema”

Lo scorso luglio i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata avevano arrestato sette giovani pregiudicati, accusati dal Pm della Dda di Napoli di associazione mafiosa, detenzione di esplosivi e porto d’armi. Facevano tutti parte del “Terzo Sistema”, fuoriuscito dal clan Gionta, ormai decimato dagli arresti, e capeggiato, secondo l’accusa, da Domenico Ciro Perna. Le indagini erano scaturite da un grave episodio intimidatorio verificatosi nel Rione “Provolera”, un’esplosione di numerosi colpi d’arma da fuoco contro il portone di un’abitazione di un pregiudicato, che secondo gli inquirenti non aveva pagato una partita di droga al “Terzo Sistema”. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva disposto per i giovani la misura della custodia cautelare in carcere, misura confermata dal tribunale del riesame. L’avvocato di uno degli indagati, Bruno Milite, ha però fatto ricorso in Cassazione contestando l’ordinanza per aver ritenuto la sussistenza di un’autonoma associazione di stampo camorristico “senza compiere alcun accertamento sulla capacità del gruppo di operare stabilmente sul territorio con effettiva ed attuale capacità di intimidazione”. Secondo il ricorrente, i giudici avrebbero dovuto accertare se gli atti di sottomissione delle vittime (commercianti locali) fossero riconducibili alle minacce e agli attentati dimostrativi oppure fossero da ascrivere alla forza d’intimidazione del vincolo associativo. Dalle intercettazioni acquisite, infatti, mancherebbe la prova della pervasività del potere coercitivo del gruppo che, quindi, non può essere qualificato come un’associazione di stampo mafioso.

La Cassazione: mafia solo quando la forza di intimidazione è nel vincolo associativo

La Corte di Cassazione ha condiviso questa argomentazione, affermando che “ciò che caratterizza l’associazione di stampo mafioso è l’avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo, cui consegue la condizione di assoggettamento ed omertà, in vista del programma finale dal contenuto eterogeneo, la cui realizzazione è possibile in forza di una presenza organizzativa di persone e di mezzi”. Questi caratteri invece sono stati ritenuti impliciti nel “Terzo Sistema”, senza considerare che proprio nel momento in cui si riconosceva l’autonomia del gruppo diventava più che mai necessario provare la natura mafiosa dell’associazione. I giudici di merito non hanno accertato la capacità attuale del gruppo facente capo a Domenico Perna di sfruttare la forza di intimidazione e hanno trascurato il profilo organizzativo dell’associazione, che in questo tipo di sodalizio assume un rilievo fondamentale, “in quanto la prova del carattere mafioso di una consorteria può desumersi anche dall’esistenza di un’efficiente organizzazione”. I compiti che erano stati affidati a Bruno Milite, per altro, non dimostrano né l’esistenza di una efficiente organizzazione né l’appartenenza ad una associazione mafiosa, potendo riferirsi anche ad un’associazione semplice.

Le modalità con cui sono realizzate le estorsioni nonché la disponibilità delle armi, messe in evidenza dalle intercettazioni”, scrivono i giudici della Cassazione, “non appaiono sintomatiche della natura mafiosa dell’associazione, soprattutto considerando la particolare frammentarietà della criminalità presente nel territorio napoletano, in cui spesso operano gruppi organizzati criminali che riproducono le modalità operative delle associazioni camorristiche, ma che non posseggono le caratteristiche di stabilità e di organizzazione sul territorio, in grado di dimostrare una reale capacità di intimidazione”. In altre parole dall’ordinanza emerge che il gruppo Perna si presenta come una neoformazione delinquenziale che si propone di ricorrere agli stessi metodi delinquenziali dei clan camorristici tradizionali, senza però che sia stato accertato che tale neoformazione si sia proposta sul territorio ingenerando quel clima generale di soggezione che può giustificarne la qualificazione di associazione mafiosa. Per questi motivi la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza, facendo cadere l’accusa più grave per Milite, e ha rinviato per un nuovo esame al Tribunale di Napoli.

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